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Articolo 1 Costituzione
È costituita l'Associazione L'abilità - Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale - L'abilità Onlus, con sede in
Milano. Il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire sedi o
sezioni in altre località in Italia o all'estero.
L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, ha finalità
sociali ed umanitarie e si muove nell'ambito della legislazione
dello Stato e degli Enti Locali.
L'Associazione si ispira, nella propria attività, esclusivamente
a fini di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza
sociale, socio - sanitaria e beneficenza, senza alcuna
discriminazione ideologica, culturale o religiosa. In
particolare l'associazione intende essere lo strumento
attraverso il quale realizzare la crescita e la maturazione
umana di ogni persona, con particolare attenzione ai bambini con
disabilità e alla promozione delle pari opportunità tra uomo e
donna.
Articolo 2 Scopi
L'Associazione si propone di:
1. sostenere la famiglia del bambino con disabilità promuovendo
tutte quelle attività che la aiutino ad accogliere il proprio
figlio, partecipando in modo attivo alla sua crescita ed
educazione;
2. promuovere e tutelare il benessere del bambino con disabilità
con ogni mezzo idoneo a garantirne una vita piena, in condizioni
che garantiscano la sua dignità, favoriscano la sua autonomia e
agevolino una sua attiva partecipazione alla vita della
comunità.
Per questo l'Associazione in maniera autonoma o in convenzione
con enti pubblici e privati nazionali o internazionali si
attiverà per:
1. creare e sostenere centri per bambini con disabilità ove
vengono proposte attività educative, ludiche e di promozione
all'autonomia
2. organizzare e gestire servizi specifici di formazione e di
sostegno alla genitorialità
3. promuovere gruppi di automutuoaiuto
4. organizzare e gestire iniziative educative e servizi per
l'infanzia
5. organizzare attività di assistenza domiciliare
6. organizzare e gestire servizi di sollievo alla famiglia
7. organizzare e gestire comunità di pronto intervento che
accolgano il bambino disabile quando la famiglia è in difficoltà
8. sostenere la famiglia nei rapporti con la pubblica
amministrazione promuovendo la conoscenza della normativa
vigente nonché proporre interventi normativi in materia volti a
tutelare i bisogni e i diritti dei genitori e del minore
9. sostenere la famiglia nei rapporti con le strutture sanitarie
al fine di creare interventi integrati e in rete
10. organizzare corsi di formazione e seminari per operatori e
volontari
11. realizzazione di pubblicazioni
12. creare un centro di documentazione sulla disabilità
13. organizzare eventi anche in collaborazione con enti pubblici
e privati
14. favorire contatti e collegamenti con altre realtà operanti
nel campo del terzo settore
15. promuovere l'integrazione con il mondo scolastico e
lavorativo
16. diffondere una nuova cultura della disabilità infantile e la
sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni.
L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle
sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali,
l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire, e/o
prendere, e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri
beni, sia mobili che immobili, chiudere accordi e/o contratti
con altre Associazioni e/o terzi in genere.
Articolo 3 Soci
Sono soci ordinari dell'associazione le persone fisiche, le
persone giuridiche pubbliche o private che condividono lo
spirito e la prassi dell'associazione, ne accettano le finalità
ed i modi di attuazione, operando attivamente all'interno di
essa attraverso prestazioni volontarie e gratuite.
La qualifica di socio si ottiene mediante domanda scritta
presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo
deciderà in merito all'ammissione dell'aspirante socio entro 1
(uno) mese dal ricevimento della domanda stessa. In caso di
rifiuto, motivato per iscritto, è ammesso ricorso al Collegio
dei Probiviri, entro 20 giorni dalla comunicazione, il cui
giudizio è insindacabile.
Al momento dell'ammissione il socio è tenuto al pagamento della
quota annuale.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui
importo è fissato anno per anno dal Consiglio Direttivo; i soci
non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono
partecipare all'assemblea dei soci; essi non sono elettori e non
possono essere eletti alle cariche sociali.
La qualifica di socio può venire meno per dimissioni volontarie,
per esclusione o per decadenza.
Ciascun socio può recedere in qualunque momento dalla
Associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L'esclusione dell'Associazione è deliberata dal Consiglio
Direttivo per gravi motivi di incompatibilità o di indegnità e
comunicata al socio. Il socio escluso ha diritto di appellarsi
contro la esclusione, entro 20 giorni dalla comunicazione, al
Collegio dei Probiviri, il quale decide entro 20 giorni dal
ricevimento della impugnazione.
Si decade dalla qualifica di socio per il mancato pagamento
della quota annuale.
I soci receduti, esclusi o decaduti non hanno diritto alla
restituzione della quota associativa o contributi già versati,
né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Articolo 4 Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche dell'Associazione sono elettive e gratuite.
L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in
alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di
massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e
passivo.
Articolo 5 L'Assemblea dei soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, tutti i soci in regola con il pagamento della
quota associativa.
Ciascun socio, munito di delega, può rappresentare fino a un
massimo di due soci, che non siano amministratori o sindaci.
I soci minorenni sono privi di eleggibilità attiva e passiva,
pertanto il diritto all'elettorato attivo e passivo sarà in capo
a chi esercita la patria potestà.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti
e con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei
soci.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia
il numero degli intervenuti o rappresentati, ad eccezione delle
modifiche statutarie per le quali è necessaria la maggioranza
della metà più uno dei soci.
L'Assemblea dell'Associazione si riunisce almeno una volta
all'anno per l'approvazione del bilancio su convocazione del
Presidente dell'Associazione in modo tale da assicurare la
tempestiva conoscenza da parte dei soci.
L'Assemblea potrà inoltre essere convocata ogni volta se ne
ravvisi la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da
almeno un decimo degli associati e su richiesta del Collegio dei
Probiviri. La convocazione dell'assemblea dovrà essere fatta
attraverso lettera raccomandata, anche a mano, e/o fax, e/o
posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare
l'avvenuta convocazione.
L'Assemblea è diretta da un Presidente eletto in apertura dai
soci. Il Presidente dell'Assemblea sceglie un segretario per la
redazione dei verbali.
È compito dell'Assemblea ordinaria:
- la nomina del Presidente dell'Associazione
- la nomina dei consiglieri determinandone il numero;
- la nomina del Collegio dei Probiviri;
- l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 di aprile;
- decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire
per il conseguimento delle finalità associative,
- delibera in merito all'adozione dell'eventuale regolamento
predisposto dal Consiglio Direttivo.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre convocare l'assemblea
straordinaria che delibera con il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati.
Articolo 6 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di
membri da 5 a 9 eletti tra i soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri
possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente,
il Tesoriere e il Segretario.
Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate dal
Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e su richiesta
di almeno tre dei suoi membri.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà
più uno dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza
dei presenti. In caso di parità dei voti decide il voto del
Presidente.
Della riunione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale
a cura del Segretario.
Il Consiglio ha la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione, predispone il bilancio da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea, fissa la quota associativa
annua, provvede all'attuazione delle delibere assembleari,
promuove ed organizza l'attività sociale avvalendosi
eventualmente di collaboratori interni ed esterni
dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo può redigere un regolamento che, in
armonia con le norme del presente statuto, stabilisca gli
svariati aspetti della vita dell'Associazione. Detto regolamento
dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma singola del
Presidente o del Tesoriere o di persona delegata che risulti
firmataria sul conto corrente.
Articolo 7 Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei
confronti dei terzi; la rappresenta in giudizio solo previa
deliberazione caso per caso del Consiglio Direttivo.
Egli presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei
soci.
Nei casi di necessità ed urgenza può esercitare i poteri del
Consiglio salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione
utile.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne fa le veci
il Vice Presidente.
Articolo 8 Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti
dall'Assemblea dei Soci per la durata di anni tre. Le sue
funzioni sono consultive, volte a dirimere questioni tra i soci
o tra i soci e il consiglio direttivo.
Articolo 9 Il Segretario
Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio
Direttivo e la gestione ordinaria dell'Associazione. Esercita
eventualmente le altre funzioni delegategli dal Consiglio
Direttivo o dal Presidente.
Articolo 10 Il Tesoriere
Il Tesoriere ha la responsabilità e la gestione della cassa,
intesi come registrazione di ogni movimento di denaro; riferisce
annualmente all'Assemblea dei Soci sulla gestione ordinaria
dell'Associazione e compila il rendiconto al 31 dicembre di ogni
anno.
Articolo 11 Il bilancio
Annualmente sarà predisposto dal Consiglio Direttivo ed
approvato dall'assemblea, entro il 30 aprile, il rendiconto
economico - finanziario.
Articolo 12 Il patrimonio
Il finanziamento dell'Associazione avviene attraverso le
seguenti entrate:
- quote annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- contributi volontari che qualsiasi persona fisica o giuridica,
ente pubblico o privato, socio o non-socio versi
all'Associazione;
- contributi stanziati dallo Stato o da Enti pubblici;
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di
fondi, anche con offerte di beni di modico valore o di servizi
ai sovventori, in concomitanza di manifestazioni, celebrazioni,
campagne di sensibilizzazione e similari;
- donazioni e lasciti testamentari con beneficio di inventario.
Il patrimonio dell'associazione è costituito dagli avanzi di
gestione, da contributi o lasciti espressamente vincolati
all'incremento del patrimonio.
È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'associazione, a meno che la destinazione o
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a
favore di altre Onlus che per legge, regolamento o statuto fanno
parte della medesima ed unitaria struttura. Gli avanzi di
gestione saranno reimpiegati per il raggiungimento delle
finalità istituzionali e di quelle ad esse connesse.
I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito
dal Consiglio Direttivo.
Articolo 13 Scioglimento
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque motivo
deliberato dall'Assemblea convocata in assemblea straordinaria,
o per cessazione della stessa per qualunque altra causa,
l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra
organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 14 Disposizione generale
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono
le disposizioni del Codice Civile e le disposizioni di legge in
materia. |