>

home page

>

l'associazione
  > iniziative
  > statuto
  > partners e collaborazioni
  > dove siamo
  > iscriviti alla newsletter
  > contattaci

>

per i bambini
  > spazio gioco
  > l'officina delle abilità - CDD
  > percorsi educativi
  > micronido i 10 nani

>

per i genitori
  > informazioni e counseling
  > gruppi di automutuoaiuto
  > servizi di sollievo
  > sostegno psicologico

>

formazione ed eventi
  > corsi per i genitori
  > il corso itinerante sui diritti
  > il bell'anatroccolo
  > eventi

>

pubblicazioni
  > leggingioco
  > amorgioco
  > pollicino verde
  > essere facilitatori non barriere

>

sostieni l'abilità
  > donazioni
  > il 5 per 1000
  > regali solidali
  > i nostri sostenitori

>

news

>

newsletter
 
LO STATUTO

SCARICA IL PDF DELLO STATUTO

Articolo 1 Costituzione
È costituita l'Associazione L'abilità - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - L'abilità Onlus, con sede in Milano. Il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire sedi o sezioni in altre località in Italia o all'estero.
L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, ha finalità sociali ed umanitarie e si muove nell'ambito della legislazione dello Stato e degli Enti Locali.
L'Associazione si ispira, nella propria attività, esclusivamente a fini di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale, socio - sanitaria e beneficenza, senza alcuna discriminazione ideologica, culturale o religiosa. In particolare l'associazione intende essere lo strumento attraverso il quale realizzare la crescita e la maturazione umana di ogni persona, con particolare attenzione ai bambini con disabilità e alla promozione delle pari opportunità tra uomo e donna.
Articolo 2 Scopi
L'Associazione si propone di:
1. sostenere la famiglia del bambino con disabilità promuovendo tutte quelle attività che la aiutino ad accogliere il proprio figlio, partecipando in modo attivo alla sua crescita ed educazione;
2. promuovere e tutelare il benessere del bambino con disabilità con ogni mezzo idoneo a garantirne una vita piena, in condizioni che garantiscano la sua dignità, favoriscano la sua autonomia e agevolino una sua attiva partecipazione alla vita della comunità.
Per questo l'Associazione in maniera autonoma o in convenzione con enti pubblici e privati nazionali o internazionali si attiverà per:
1. creare e sostenere centri per bambini con disabilità ove vengono proposte attività educative, ludiche e di promozione all'autonomia
2. organizzare e gestire servizi specifici di formazione e di sostegno alla genitorialità
3. promuovere gruppi di automutuoaiuto
4. organizzare e gestire iniziative educative e servizi per l'infanzia
5. organizzare attività di assistenza domiciliare
6. organizzare e gestire servizi di sollievo alla famiglia
7. organizzare e gestire comunità di pronto intervento che accolgano il bambino disabile quando la famiglia è in difficoltà
8. sostenere la famiglia nei rapporti con la pubblica amministrazione promuovendo la conoscenza della normativa vigente nonché proporre interventi normativi in materia volti a tutelare i bisogni e i diritti dei genitori e del minore
9. sostenere la famiglia nei rapporti con le strutture sanitarie al fine di creare interventi integrati e in rete
10. organizzare corsi di formazione e seminari per operatori e volontari
11. realizzazione di pubblicazioni
12. creare un centro di documentazione sulla disabilità
13. organizzare eventi anche in collaborazione con enti pubblici e privati
14. favorire contatti e collegamenti con altre realtà operanti nel campo del terzo settore
15. promuovere l'integrazione con il mondo scolastico e lavorativo
16. diffondere una nuova cultura della disabilità infantile e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni.
L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire, e/o prendere, e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili che immobili, chiudere accordi e/o contratti con altre Associazioni e/o terzi in genere.
Articolo 3 Soci
Sono soci ordinari dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche o private che condividono lo spirito e la prassi dell'associazione, ne accettano le finalità ed i modi di attuazione, operando attivamente all'interno di essa attraverso prestazioni volontarie e gratuite.
La qualifica di socio si ottiene mediante domanda scritta presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo deciderà in merito all'ammissione dell'aspirante socio entro 1 (uno) mese dal ricevimento della domanda stessa. In caso di rifiuto, motivato per iscritto, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 20 giorni dalla comunicazione, il cui giudizio è insindacabile.
Al momento dell'ammissione il socio è tenuto al pagamento della quota annuale.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato anno per anno dal Consiglio Direttivo; i soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare all'assemblea dei soci; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
La qualifica di socio può venire meno per dimissioni volontarie, per esclusione o per decadenza.
Ciascun socio può recedere in qualunque momento dalla Associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L'esclusione dell'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi di incompatibilità o di indegnità e comunicata al socio. Il socio escluso ha diritto di appellarsi contro la esclusione, entro 20 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri, il quale decide entro 20 giorni dal ricevimento della impugnazione.
Si decade dalla qualifica di socio per il mancato pagamento della quota annuale.
I soci receduti, esclusi o decaduti non hanno diritto alla restituzione della quota associativa o contributi già versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Articolo 4 Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche dell'Associazione sono elettive e gratuite. L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Articolo 5 L'Assemblea dei soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
Ciascun socio, munito di delega, può rappresentare fino a un massimo di due soci, che non siano amministratori o sindaci.
I soci minorenni sono privi di eleggibilità attiva e passiva, pertanto il diritto all'elettorato attivo e passivo sarà in capo a chi esercita la patria potestà.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati, ad eccezione delle modifiche statutarie per le quali è necessaria la maggioranza della metà più uno dei soci.
L'Assemblea dell'Associazione si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio su convocazione del Presidente dell'Associazione in modo tale da assicurare la tempestiva conoscenza da parte dei soci.
L'Assemblea potrà inoltre essere convocata ogni volta se ne ravvisi la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati e su richiesta del Collegio dei Probiviri. La convocazione dell'assemblea dovrà essere fatta attraverso lettera raccomandata, anche a mano, e/o fax, e/o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta convocazione.
L'Assemblea è diretta da un Presidente eletto in apertura dai soci. Il Presidente dell'Assemblea sceglie un segretario per la redazione dei verbali.
È compito dell'Assemblea ordinaria:
- la nomina del Presidente dell'Associazione
- la nomina dei consiglieri determinandone il numero;
- la nomina del Collegio dei Probiviri;
- l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 di aprile;
- decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento delle finalità associative,
- delibera in merito all'adozione dell'eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre convocare l'assemblea straordinaria che delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articolo 6 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri da 5 a 9 eletti tra i soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e su richiesta di almeno tre dei suoi membri.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti decide il voto del Presidente.
Della riunione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario.
Il Consiglio ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, predispone il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, fissa la quota associativa annua, provvede all'attuazione delle delibere assembleari, promuove ed organizza l'attività sociale avvalendosi eventualmente di collaboratori interni ed esterni dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo può redigere un regolamento che, in armonia con le norme del presente statuto, stabilisca gli svariati aspetti della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma singola del Presidente o del Tesoriere o di persona delegata che risulti firmataria sul conto corrente.
Articolo 7 Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi; la rappresenta in giudizio solo previa deliberazione caso per caso del Consiglio Direttivo.
Egli presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci.
Nei casi di necessità ed urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione utile.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.
Articolo 8 Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di anni tre. Le sue funzioni sono consultive, volte a dirimere questioni tra i soci o tra i soci e il consiglio direttivo.
Articolo 9 Il Segretario
Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e la gestione ordinaria dell'Associazione. Esercita eventualmente le altre funzioni delegategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Articolo 10 Il Tesoriere
Il Tesoriere ha la responsabilità e la gestione della cassa, intesi come registrazione di ogni movimento di denaro; riferisce annualmente all'Assemblea dei Soci sulla gestione ordinaria dell'Associazione e compila il rendiconto al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 11 Il bilancio
Annualmente sarà predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea, entro il 30 aprile, il rendiconto economico - finanziario.
Articolo 12 Il patrimonio
Il finanziamento dell'Associazione avviene attraverso le seguenti entrate:
- quote annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- contributi volontari che qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato, socio o non-socio versi all'Associazione;
- contributi stanziati dallo Stato o da Enti pubblici;
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche con offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di manifestazioni, celebrazioni, campagne di sensibilizzazione e similari;
- donazioni e lasciti testamentari con beneficio di inventario.
Il patrimonio dell'associazione è costituito dagli avanzi di gestione, da contributi o lasciti espressamente vincolati all'incremento del patrimonio.
È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, regolamento o statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli avanzi di gestione saranno reimpiegati per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse connesse.
I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
Articolo 13 Scioglimento
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque motivo deliberato dall'Assemblea convocata in assemblea straordinaria, o per cessazione della stessa per qualunque altra causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 14 Disposizione generale
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e le disposizioni di legge in materia.

 
     
 
Associazione L’abilità onlus  

L'abilità onlus aderisce a LEDHA, Lega per i diritti delle persone con disabilità LEDHA,  un coordinamento federativo a cui aderiscono 33 associazioni del settore

Sede Legale
Via Angelo Della Pergola 10 20159 Milano
Tel-fax 02/66 80 54 57 email info@labilita.org

c.f. 97228140154 - p.i. 04830790962
Sede Operativa
c/o Istituto S.Gaetano-Opera don Guanella
via Mac Mahon 92 20155 Milano
tel. 02 39430041/2/3